Art. 4.

      1. Il comma 3 dell'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Le prove orali consistono:

          a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative alle materie del diritto civile, del diritto processuale civile, del diritto penale, del diritto processuale penale e a una quinta materia scelta preventivamente dal candidato tra le

 

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seguenti: diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto internazionale privato e diritto comunitario;

          b) nella dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato».